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R e g o l a m e n t a z i o n e   A e r o n a u t i c a  | 9

            1.1.4 Principi Fondamentali del Regolamento EU

            Uno  dei  principi  fondamentali  del  Regolamento  Europeo  è  che  le  norme  e  le
            procedure applicabili alle operazioni di aeromobili senza equipaggio devono essere
            proporzionate alla natura e al rischio dell'operazione o dell'attività, e devono essere
            adattate alle caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati e
            alle  caratteristiche  dell'area  operativa:  come  la  densità  di  popolazione,  le
            caratteristiche della superficie e la presenza di edifici.


            Per questo motivo decadono tutte le distinzioni tra operazioni di natura commerciale
            e ricreativa.

            A seconda del livello di rischio e altri criteri, come vedremo in seguito, il Regolamento
            (EU)  2019/947  definisce  tre  categorie  fondamentali  di  operazioni:  la  categoria
            «Aperta», la categoria «Specifica» e quella «Certificata».

            Queste categorie includono approcci regolamentari diversi a seconda della tipologia
            di  volo:  da  VLOS  (Visual  Line  of  Sight  -  il  Volo  a  Vista)  fino  alle  regole  IFR  del  volo
            strumentale.

             CATEGORIA APERTA  Le operazioni della “Categoria Aperta” (Open Category), che
            include  le  operazioni  che  presentano  i  rischi  più  bassi,  non  richiedono  alcuna
            autorizzazione,  ma  saranno  soggette  a  rigidi  limiti  operativi  (come  ad  esempio
            l’altitudine  massima)  e  dovranno  conformarsi  agli  standard  industriali  indicati  nel
            regolamento Delegato.


            A questa categoria appartengono gli aeromobili senza equipaggio con una massa al
            decollo non superiore ai 25 kg (infatti è la categoria che interessa questo manuale di
            preparazione all’esame online OPEN A1/A3); e, come vedremo, la categoria aperta
            racchiude  diverse  sottocategorie  con  specifiche  limitazioni,  che  dipendono
            soprattutto dal peso del drone che si utilizza.

            Per operare in categoria OPEN (Aperta) non è necessario chiedere un’autorizzazione
            all’ENAC, ma è necessario che, operando, siano rispettati tutti i requisiti dell’Art. 4 del
            Regolamento (EU) 2019/947.


             CATEGORIA  SPECIFICA    Le  operazioni  della  “Categoria  Specifica”  (Specific
            Category), a medio rischio, comprendono altri tipi di operazioni che presentano un
            rischio  più  elevato  e  per  le  quali  deve  essere  effettuata  una  valutazione  dei  rischi
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